Ordinanza n. 200 del 1991

 

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ORDINANZA N. 200

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Ettore GALLO                                                   Presidente

Dott. Aldo CORASANITI                                         Giudice

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                       “

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 279, 299 del codice di procedura penale e 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promossi con n. 5 ordinanze emesse il 30 agosto, il 25 settembre ed il 23 ottobre 1990 dal Tribunale di Cosenza, iscritte rispettivamente ai nn. 688, 693, 696, 738 e 745 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 45 e 50, prima serie speciale, dell'anno 1990 e n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con le ordinanze, di tenore identico ed analogo, indicate in epigrafe il Tribunale di Cosenza dubita che gli artt. 279, 299 cod. proc. pen. e 91 disp. att. cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che - ai fini della decisione da assumere nella fase degli atti preliminari al dibattimento sulle istanze di revoca, sostituzione o modifica di misure cautelari di cui all'art. 299 cod. proc. pen. (ordinanze nn. 688, 696, 738 e 745 del 1990) ovvero di liberazione ai sensi dell'art. 302 dello stesso codice (ordinanza n. 693 del 1990) - il pubblico ministero debba trasmettere al giudice, previo avviso di quest'ultimo, gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero (art. 433), violino gli artt. 3, 13, secondo comma e 24, secondo comma, Cost.;

che in particolare, ad avviso del Tribunale: dovendosi escludere che siano gli istanti a dover produrre gli atti necessari per tali decisioni; essendo a tal fine insufficienti quelli contenuti nel fascicolo per il dibattimento (artt. 431 e 432); non essendo espressamente prevista l'applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 309, quinto comma, 310, secondo comma, cod. proc. pen. e 100 disp. att. cod. proc. pen., ne risulterebbero violati: l'art. 3 Cost., per disparità di trattamento tra imputati in detta fase rispetto a quelle successive alla conclusione dell'istruttoria dibattimentale; l'art. 13 Cost., perché il giudizio e la relativa motivazione risulterebbero impossibili; l'art. 24 Cost., perché sarebbe menomato il diritto di difesa;

che nei giudizi di cui alle ordinanze nn. 688, 738 e 745 del 1990 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che deduce la non fondatezza della questione in riferimento a tutti i parametri invocati e sostiene, in particolare, che, avendo i difensori - ai sensi dell'art. 433, secondo comma, del codice di rito - facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, dovrebbe ritenersi che sia onere dell'imputato, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, di produrre gli atti portati a sostegno delle richieste di revoca o sostituzione delle misure cautelari;

Considerato che i giudizi instaurati con le predette ordinanze possono essere riuniti, dato che vertono su questioni identiche od analoghe;

che successivamente all'emanazione di tali ordinanze è entrato in vigore il decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, recante "Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate";

che l'art. 14, primo comma, lettera b), del predetto decreto dispone che dopo il quarto comma dell'art. 299 del codice di procedura penale è aggiunto, tra l'altro, il seguente comma: "4-bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalità meno gravose, il giudice, se la richiesta non è presentata in udienza, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste";

che alla stregua di tale disposizione potrebbe ritenersi che il pubblico ministero, nel formulare le proprie richieste, debba allegare, per la loro compiuta illustrazione, la documentazione inerente alla misura di cui si chiede la revoca, o la sostituzione con altra meno grave, o l'applicazione con modalità meno gravose;

che pertinenti produzioni dei difensori dell'istante risultano possibili in base al disposto dell'art. 433, secondo comma, cod. proc. pen.;

che la medesima procedura potrebbe essere ritenuta applicabile ove si tratti di provvedere in ordine all'estinzione della custodia cautelare ai sensi dell'art. 302 cod. proc. pen.;

che in ordine agli accertamenti sulle condizioni di salute dell'imputato in stato di custodia cautelare che il Tribunale rimettente, nella prima delle suddette ordinanze (r.o. n. 688 del 1990), lamenta di non poter eseguire, il medesimo art. 14, primo comma, lettera b), del predetto decreto dispone che dopo il quarto comma dell'art. 299 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma: "4-ter. In ogni stato e grado del procedimento, quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell'imputato. Gli accertamenti sono eseguiti al più presto e comunque entro quindici giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta al giudice. Durante tale periodo è sospeso il termine previsto dal comma 3";

che conseguentemente gli atti vanno restituiti al giudice rimettente affinché riesamini la rilevanza della questione alla stregua delle disposizioni sopravvenute.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Cosenza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1991.

 

Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.